Bonus edilizi e controlli: evitare le frodi e gli illeciti penali

Nei prossimi mesi si attendono diversi controlli amministrativi con il fine di verificare tutte le possibili scorrettezze e violazioni sulla somministrazione dei crediti per gli interventi edilizi, per cui i contribuenti devono prestare parecchia attenzione per non cadere nel tranello di sanzioni sia fiscali, che addirittura penali.

Quali sono i rischi riscontrabili da chi esegue i lavori e come evitarli? Ripassiamo un attimo le possibili violazioni.

Interventi effettuati e nessuna detrazione, ecco perché

Prima ipotesi, gli interventi sono stati effettuati, ma non é possibile usufruire della detrazione (in toto o in parte) per diversi motivi che possono essere:

  • superamento delle soglie;
  • mancanza parziale di requisiti;
  • la non osservanza di precisi adempimenti.

Il controllo verrà fatto a chi ha beneficiato degli interventi e della successiva cessione, sconto in fattura o detrazione dell’agevolazione fiscale. Il cessionario di credito e il fornitore che applica lo sconto devono rispondere insieme a chi ha beneficiato della somma solo in due situazioni:

  1. uso del credito d’imposta non regolare o in misura superiore al credito avuto;
  2. il concorso della violazione.

L’ufficio quindi si premura di recuperare la detrazione non spettante e gli eventuali interessi e di presentare una sanzione del 30%.

Illeciti penali

Le situazioni che comportano delle sanzioni penali:

  1. lavori non realizzati, ossia gli interventi che non sono stati fatti, oppure diversi da quelli dichiarati nelle fatture e che fanno accedere alla detrazione (comportando, quindi, una corresponsabilità tra chi è beneficiario dei lavori, la ditta esecutrice e chi attesta);
  2. lavori svolti da soggetti differenti, nella situazione in cui gli interventi vengono fatturati da un’impresa che non risulta essere la stessa che ha eseguito i lavori;
  3. importi sovrafatturati, nel caso in cui gli interventi segnati in fattura vengano eseguiti realmente, ma il costo risulti sovrastimato per ottenere un credito d’imposta superiore e per realizzare lavori ulteriori, non ammessi, con la stessa spesa;
  4. operazioni inesistenti con indebiti compensi, come fatture non reali nei casi di interventi non eseguiti, corrispettivi maggiori rispetto la misura reale e opere realizzate da soggetti differenti da quelli effettivi.

Rischio concreto di truffe sui bonus edilizi

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi prima delle vacanze natalizie aveva stimato la frode legata al bonus fiscali intorno a una cifra superiore ai 4 miliardi di euro. Secondo i dati Enea datati al 31 dicembre 2021, risultano sui 96 mila gli interventi edilizi (SuperEcobonus), con 12,3 miliardi di euro di detrazioni maturate per lavori conclusi e una previsione di 17,8 miliardi di detrazioni a fine lavori.

E dal 12 novembre 2021, oltre che per il Superbonus é stato introdotto per gli altri bonus edilizi il Dl Antifrodi, con la richiesta di due importanti adempimenti: l’asseverazione e il visto di conformità per ottenere la cessione e per contrastare “l’utilizzo fraudolento del meccanismo agevolativo“. > Per approfondire il Decreto Anti-frodi: disposizioni entrano nella Legge di Bilancio <

Infatti, la Guardia di finanza ha intensificato notevolmente i controlli in questo periodo, aiutando i nuclei del territorio con due nuove banche dati per individuare più facilmente le eventuali frodi collegate ai bonus edilizi.

Come evitare di essere coinvolti in violazioni penali

La prima cosa da ricordare é che per risultare responsabili penalmente, il beneficiario dei lavori edilizi deve essere consapevole e al corrente delle violazioni e degli abusi effettuati. Per cui è necessario sapere quanto i soggetti coinvolti (ditta esecutrice, amministratore di condominio, proprietario) abbiano partecipato al perpetrarsi dell’illecito.

Per quanto riguarda la ditta esecutrice (secondo l’art. 8 del decreto legislativo 74/2000) emette le fatture e commette una violazione penale, mentre il beneficiario dei lavori, ricevendo le stesse, la commette (consapevolmente) nei casi in cui:

  • non ha segnato in dichiarazione la fattura (possibile complicità con l’impresa);
  • se ha indicato le fatture in dichiarazione creando un’azione fraudolenta;
  • sussista l’indebita compensazione di crediti inesistenti oppure non spettanti dove esistano importi superiori ai 50mila euro.

Quindi, i rischi di commettere delle violazioni sono diversi, ma il pericolo che si realizzino frodi é molto concreto, dato sono emersi diversi casi, dove erano coinvolte società differenti che creavano giri di fatture e crediti continui, chiari segnali di un’origine illecita. Vediamo un caso raccontato da Ivan Cimmarusti sul Sole 24 Ore del Lunedì.

Il giro di fatture false

Consultando le documentazioni dell’agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza allegate a procedimenti giudiziari per illeciti, si è scoperto che alla sommità della piramide del giro di frode ci sono due società immobiliari, per lo più proprietarie di immobili dal valore catastale basso. Tutte e due hanno dei legami “indiretti” con altre società più piccole, con in comune una parte di professionisti e soci.

Entrambe portano avanti un traffico di lavori edilizi fasulli dal valore di milioni di euro, creando un giro di fatture fittizie, che vengono successivamente trasmesse a un professionista (fiscale) con il compito di introdurre e registrare tali crediti di imposta nella piattaforma delle Entrate. Questo comporta che anche quest’ultimo compie un illecito (violazione dell’art. 8 Dlgs 74/2000), a causa delle comunicazione di crediti falsi all’Agenzia.

Dopo di ché i crediti fiscali maturati ritornano alle due società che iniziano a cederseli sia tra loro che tra le altre più piccole. Quest’ultime danno origine a nuove cessioni e acquisti creando una tortuosa circolarità, con l’unico scopo di depistare i controlli.

Infine, passaggio più importante, l’uso delle persone fisiche (per lo più immobiliari) per:

  • acquistare e monetizzare i crediti fiscali falsi con le assicurazioni, le banche e anche le Poste Italiane;
  • schermare i sistemi di falsa fatturazione e le operazioni fraudolente della società.

Le indagini hanno verificato che i nomi si ripetono, così come le operazioni. E a questo punto, ritorna la figura del professionista, il quale apre a tutti i soggetti la partita Iva con codice Ateco «Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza».

Queste persone risultano comunque degli acquirenti in buona fede, e finché non sarà dimostrata la loro corresponsabilità, non sono tenuti a ridare i crediti d’imposta acquisiti.

Tratto da: https://www.ediltecnico.it/