Impianti fotovoltaici a terra

La legge di conversione del decreto Aiuti-bis consente, fino al 16 luglio 2024, la realizzazione di impianti di potenza non superiore a 1000 kW, con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila)



L’articolo 11, comma 4-bis della legge n.142/2022 di conversione del cd decreto Aiuti-bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp), in aree ed edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela paesaggistica (immobili ed aree di notevole interesse pubblico, come ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e storico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.