Superbonus energetico, possibile anche il Sismabonus se sono necessari interventi di consolidamento?

Per ottenere la detrazione del 110%, sia per quel che riguarda gli interventi di tipo energetico che per quelli di consolidamento, è necessaria la presentazione della Cilas. La mancata presentazione del documento comporta la perdita dell'agevolazione, come previsto espressamente dal comma 13-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio.

Comportano la decadenza dall'agevolazione, anche gli interventi realizzati in difformità dalla Cilas. Questa, peraltro, può essere aggiornata in corso d'opera. Anche per gli interventi di consolidamento, come i cosiddetti "interventi locali" su parti strutturali dell'immobile, è ammessa la detrazione del 110%. Per quel che riguarda demolizione e ricostruzione di una pertinenza è previsto il sismabonus, ma entro il tetto di spesa di 96.000 euro riconosciuto per l'edificio per uso abitativo. In ogni caso la Cilas, a norma di legge va presentata prima dell'avvio dei lavori, non dopo il loro termine, e i lavori realizzati senza la presentazione della comunicazione al Comune quando questa è obbligatoria, come nel caso del Superbonus, non consentono di avere detrazioni e possono essere sanzionati come un abuso edilizio.

Fonte: www.repubblica.it